Art. 26

Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro

In vigore dal 29 mar 2010
1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro e le misure di effetto equivalente. 2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato II e originari del Montenegro al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 800 tonnellate, espresse in peso carcasse.
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Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro (Art. 26 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo