Art. 26 · Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro

Art. 26

Concessioni della Comunità relative alle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro

In vigore dal 29 mar 2010
1.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro e le misure di effetto equivalente. 2.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari del Montenegro, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata. Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio. 3.   A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato II e originari del Montenegro al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune comunitaria, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 800 tonnellate, espresse in peso carcasse.
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