Art. 22

Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni

In vigore dal 29 mar 2010
1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. 2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
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Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni (Art. 22 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo