Art. 19
Definizione
In vigore dal 29 mar 2010
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o del Montenegro elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:224:oj#art-19