Art. 21

Concessioni del Montenegro riguardanti i prodotti industriali

In vigore dal 29 mar 2010
1.   I dazi doganali sulle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo. 2.   Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni in Montenegro sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità. 3.   I dazi doganali sulle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il calendario indicato in detto allegato. 4.   Le restrizioni quantitative alle importazioni in Montenegro di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
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Concessioni del Montenegro riguardanti i prodotti industriali (Art. 21 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo