Art. 18
In vigore dal 29 mar 2010
1. Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e il Montenegro istituiscono progressivamente una zona di libero scambio bilaterale, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto delle specifiche prescrizioni elencate qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a)
degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
b)
dei dazi antidumping o compensativi;
c)
dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:
a)
la tariffa doganale comune della Comunità, istituita a norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (1), effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
b)
la tariffa montenegrina applicata (2).
5. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:
a)
dai negoziati tariffari in sede di OMC o
b)
dall'adesione del Montenegro all'OMC o
c)
da riduzioni successive dopo l'adesione del Montenegro all'OMC,
i suddetti dazi ridotti sostituiranno il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
6. La Comunità e il Montenegro si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.
CAPITOLO I
Prodotti industriali
Storico versioni
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