Art. 16

Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione

In vigore dal 29 mar 2010
Il Montenegro avvia la cooperazione regionale con gli altri Stati coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione dovrebbe essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
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Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione (Art. 16 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo