Art. 29

Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca

In vigore dal 29 mar 2010
1.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari del Montenegro. 2.   A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e le misure di effetto equivalente sul pesce e sui prodotti della pesca originari del Montenegro ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
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Concessioni della Comunità relative al pesce e ai prodotti della pesca (Art. 29 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo