Art. 32

Clausola di salvaguardia relativa all'agricoltura e alla pesca

In vigore dal 29 mar 2010
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l', qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli provochino gravi perturbazioni per i mercati o i meccanismi di regolamentazione interni della controparte, le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.
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