Art. 37

Divieto di discriminazione fiscale

In vigore dal 29 mar 2010
1.   La Comunità e il Montenegro si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano. 2.   I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.
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Divieto di discriminazione fiscale (Art. 37 Decisione (UE) 2010/224) — Testo vigente | Portale Normativo