Art. 9

In vigore dal 13 nov 2006
Le informazioni di cui agli , le risposte di cui all' nonché le notifiche di cui all' sono trasmesse mediante telex ai destinatari designati rispettivamente da ciascuno Stato membro, dalla Commissione e dal segretariato generale del Consiglio. Tutta la corrispondenza relativa ad una consultazione reca la numerazione di quest'ultima e l'indicazione del paese di destinazione.
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