Art. 7

In vigore dal 13 nov 2006
Per consentire un coordinamento tempestivo della posizione degli Stati membri, le informazioni di cui agli devono essere trasmesse non appena possibile dopo l'inizio dell'esame delle garanzie o degli stessi crediti previsti ovvero di ogni altra decisione che, a norma di una regolamentazione nazionale o in base alle consuetudini amministrative nazionali, costituisca un precedente per l'ulteriore istruzione delle garanzie o dei crediti.
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Art. 7 Decisione (UE) 2006/789 — Testo vigente | Portale Normativo