Art. 4
In vigore dal 13 nov 2006
Se si tratta di un contratto individuale, lo Stato membro che avvia la consultazione comunica le seguenti informazioni:
a)
paese di destinazione;
b)
localizzazione dell'operazione o, in subordine, indicazione della sede sociale del contraente del paese di destinazione;
c)
caratteristiche dell'operazione:
i)
natura dell'operazione: tipo di materiale e numero approssimativo di unità da fornire;
ii)
entità in funzione della scala di cui all'allegato II;
iii)
qualità pubblica o privata degli acquirenti e garanti eventuali;
iv)
se si tratta di un'operazione oggetto di un bando di gara internazionale: data limite fissata per la presentazione delle offerte;
d)
principali condizioni di credito chieste dall'eventuale beneficiario;
e)
condizioni di credito che le autorità del paese esportatore intendono concedere:
i)
percentuale pagabile a credito;
ii)
durata del credito e decorrenza di tale credito (ad esempio ciascuna consegna, ultima consegna, messa in funzione);
iii)
ritmo di rimborso;
iv)
qualora i rimborsi non si suddividano in quote di importo uguale regolarmente scaglionate tra la decorrenza e la scadenza del credito, modalità precise di rimborso (percentuale di ciascuna quota e data esatta di rimborso);
v)
abbuono effettivo di interesse, qualora sia in deroga al diritto comune; tasso di interesse, qualora il credito debba essere accordato su fondi pubblici;
vi)
oneri di assicurazione-crediti, qualora siano in deroga al diritto comune;
vii)
estensione e condizioni di qualsiasi sostegno per costi locali;
f)
ragioni precise addotte per non applicare le norme di cui all', paragrafo 1, o per derogarvi. Laddove esistano, le circostanze seguenti devono obbligatoriamente essere menzionate:
i)
credito di aiuto;
ii)
concorrenza di un paese terzo (precisando se è sostenuta o no);
iii)
operazione da imputare su un'intesa globale già oggetto di una consultazione preliminare.
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