Art. 4

In vigore dal 13 nov 2006
Se si tratta di un contratto individuale, lo Stato membro che avvia la consultazione comunica le seguenti informazioni: a) paese di destinazione; b) localizzazione dell'operazione o, in subordine, indicazione della sede sociale del contraente del paese di destinazione; c) caratteristiche dell'operazione: i) natura dell'operazione: tipo di materiale e numero approssimativo di unità da fornire; ii) entità in funzione della scala di cui all'allegato II; iii) qualità pubblica o privata degli acquirenti e garanti eventuali; iv) se si tratta di un'operazione oggetto di un bando di gara internazionale: data limite fissata per la presentazione delle offerte; d) principali condizioni di credito chieste dall'eventuale beneficiario; e) condizioni di credito che le autorità del paese esportatore intendono concedere: i) percentuale pagabile a credito; ii) durata del credito e decorrenza di tale credito (ad esempio ciascuna consegna, ultima consegna, messa in funzione); iii) ritmo di rimborso; iv) qualora i rimborsi non si suddividano in quote di importo uguale regolarmente scaglionate tra la decorrenza e la scadenza del credito, modalità precise di rimborso (percentuale di ciascuna quota e data esatta di rimborso); v) abbuono effettivo di interesse, qualora sia in deroga al diritto comune; tasso di interesse, qualora il credito debba essere accordato su fondi pubblici; vi) oneri di assicurazione-crediti, qualora siano in deroga al diritto comune; vii) estensione e condizioni di qualsiasi sostegno per costi locali; f) ragioni precise addotte per non applicare le norme di cui all', paragrafo 1, o per derogarvi. Laddove esistano, le circostanze seguenti devono obbligatoriamente essere menzionate: i) credito di aiuto; ii) concorrenza di un paese terzo (precisando se è sostenuta o no); iii) operazione da imputare su un'intesa globale già oggetto di una consultazione preliminare.
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