Art. 8

In vigore dal 13 nov 2006
In caso di modifica degli elementi che motivano una deroga alle norme o se vengono previste nuove condizioni essenziali di credito che differiscono da quelle inizialmente segnalate dallo Stato membro consultante, si rende necessaria una nuova consultazione e le relative informazioni vengono trasmesse secondo una numerazione riveduta. Se tuttavia le nuove condizioni previste sono più restrittive, lo Stato membro interessato è tenuto soltanto ad una informazione immediata che conserva la numerazione iniziale.
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