Art. 10
In vigore dal 13 nov 2006
1. Gli Stati membri e la Commissione possono:
a)
dichiarare che le condizioni previste dallo Stato membro consultante non suscitano osservazioni;
b)
chiedere allo Stato membro consultante precisazioni supplementari;
c)
formulare osservazioni e riserve o esprimere un parere sfavorevole; è considerato parere sfavorevole unicamente il parere esplicitamente formulato con i termini «parere sfavorevole»;
d)
chiedere una riunione di consultazione.
2. La riunione di consultazione è d'obbligo se l'operazione soggetta a consultazione è stata oggetto di pareri sfavorevoli da parte di sette Stati membri.
3. Salvo applicazione delle disposizioni dell', lo Stato membro consultante è tenuto a sospendere la decisione fino alla scadenza dei termini fissati dall' o, qualora una riunione di consultazione debba svolgersi d'obbligo a norma delle disposizioni del paragrafo 2, finché non si sarà tenuta tale riunione.
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