Art. 10

In vigore dal 13 nov 2006
1.   Gli Stati membri e la Commissione possono: a) dichiarare che le condizioni previste dallo Stato membro consultante non suscitano osservazioni; b) chiedere allo Stato membro consultante precisazioni supplementari; c) formulare osservazioni e riserve o esprimere un parere sfavorevole; è considerato parere sfavorevole unicamente il parere esplicitamente formulato con i termini «parere sfavorevole»; d) chiedere una riunione di consultazione. 2.   La riunione di consultazione è d'obbligo se l'operazione soggetta a consultazione è stata oggetto di pareri sfavorevoli da parte di sette Stati membri. 3.   Salvo applicazione delle disposizioni dell', lo Stato membro consultante è tenuto a sospendere la decisione fino alla scadenza dei termini fissati dall' o, qualora una riunione di consultazione debba svolgersi d'obbligo a norma delle disposizioni del paragrafo 2, finché non si sarà tenuta tale riunione.
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