Art. 6
In vigore dal 13 nov 2006
La trasmissione delle informazioni viene effettuata osservando la seguente numerazione:
a)
contratti individuali: sigla dello Stato membro consultante seguita da un numero d'ordine per anno; qualora il contratto sia imputato su un'intesa globale, occorre indicare anche la numerazione di detta intesa globale;
b)
intese globali di crediti privati: lettera «X» seguita dalla sigla dello Stato membro consultante e da un numero d'ordine per anno;
c)
crediti pubblici o misti: lettera «A» seguita dalla sigla dello Stato membro consultante e da un numero d'ordine per anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:789:oj#art-6