Art. 6

In vigore dal 13 nov 2006
La trasmissione delle informazioni viene effettuata osservando la seguente numerazione: a) contratti individuali: sigla dello Stato membro consultante seguita da un numero d'ordine per anno; qualora il contratto sia imputato su un'intesa globale, occorre indicare anche la numerazione di detta intesa globale; b) intese globali di crediti privati: lettera «X» seguita dalla sigla dello Stato membro consultante e da un numero d'ordine per anno; c) crediti pubblici o misti: lettera «A» seguita dalla sigla dello Stato membro consultante e da un numero d'ordine per anno.
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Art. 6 Decisione (UE) 2006/789 — Testo vigente | Portale Normativo