Art. 2

In vigore dal 13 nov 2006
1.   Secondo la procedura della sezione II vi è un motivo di consultazione non appena venga prevista, da parte dello Stato, di qualsiasi altra collettività pubblica o di qualsiasi organismo di assicurazione-crediti o di finanziamento che dipenda dallo Stato o da qualsiasi altra collettività pubblica, la concessione o la garanzia totale o parziale di crediti esterni: a) legati a esportazioni di beni o di servizi; b) che si scostino dalle norme di cui all'allegato I o da qualsiasi altra norma adottata dagli Stati membri. 2.   La procedura di consultazione è applicabile quando: a) si tratti di crediti fornitori o di crediti finanziari; b) tali crediti formino oggetto di contratti singoli o di intese globali di credito definite all'; c) i crediti siano puramente privati o facciano appello interamente o parzialmente a fondi pubblici. 3.   I crediti misti che associano fondi pubblici e privati, nonché le intese globali di crediti privati accompagnati da abbuoni di interessi su fondi pubblici, sono considerati, per l'applicazione della procedura di consultazione, come crediti pubblici.
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