Art. 3
In vigore dal 13 nov 2006
1. Per «intesa globale di credito» si intende qualsiasi accordo o dichiarazione, sotto qualsiasi forma, in virtù dei quali è portata a conoscenza di un paese terzo o degli esportatori o degli istituti finanziari l'intenzione di garantire crediti fornitori o crediti finanziari o di concedere crediti finanziari all'interno di massimali determinati o determinabili e a beneficio di un insieme di operazioni.
La procedura di consultazione è applicabile a tali intese globali, anche se la natura delle esportazioni non è stata definita e anche se non è stato preso alcun impegno formale, essendo stato riservato il diritto di deliberare su ciascun contratto individuale.
2. Se durante la consultazione sulla concessione di una intesa globale, a prescindere dalla natura pubblica o privata della stessa, uno Stato membro o la Commissione chiede che intervenga una consultazione orale e se durante quest'ultima sette Stati membri chiedono che tutti i contratti individuali, o taluni di essi che saranno imputati su tale intesa, siano oggetto di consultazioni preliminari, la consultazione è applicabile a tali contratti.
3. Lo Stato membro che ha accordato un'intesa globale notifica a posteriori ogni sei mesi lo stato di utilizzazione di tale intesa.
Storico versioni
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