Art. 5

In vigore dal 13 nov 2006
Se si tratta di intese globali di credito, lo Stato membro che avvia la consultazione comunica le seguenti informazioni: a) paese di destinazione; b) importo dell'intesa globale; c) destinazione del credito: i) nella misura del possibile, localizzazione; ii) tipo di materiale di cui è eventualmente prevista la fornitura; iii) qualità pubblica o privata dei beneficiari del credito e garanti eventuali; d) condizioni di credito per analogia con le condizioni di cui all', lettera e), nonché condizioni di imputabilità dei contratti individuali (per esempio date limite di imputazione sull'intesa globale, importo minimo eventualmente previsto per i contratti); e) ragioni precise addotte per non applicare le norme di cui all', paragrafo 1, o per derogarvi. Laddove esistano, le circostanze seguenti devono obbligatoriamente essere menzionate: i) credito di aiuto; ii) concorrenza di un paese terzo (precisando se è sostenuta o no).
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Art. 5 Decisione (UE) 2006/789 — Testo vigente | Portale Normativo