Art. 11
In vigore dal 13 nov 2006
La procedura di cui all', paragrafo 1, deve essere applicata entro un termine di 7 giorni di calendario a decorrere dalla comunicazione introduttiva dello Stato membro consultante.
Qualora allo Stato membro consultante siano state rivolte richieste di precisazioni supplementari al più tardi alla scadenza del suddetto termine di sette giorni di calendario, lo Stato membro consultante deve rispondere entro un termine di cinque giorni di calendario.
Il partecipante alla procedura dispone di un termine massimo di tre giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della precisazione supplementare in questione per rendere noto il suo parere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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