Art. 16
In vigore dal 13 nov 2006
Uno Stato membro può chiedere ad un altro Stato membro se è informato di una operazione che non è stata ancora oggetto di una consultazione e in particolare delle condizioni di credito addotte da un esportatore o da un istituto finanziario. Qualora tale richiesta di precisazioni restasse senza risposta entro un termine di sette giorni di calendario, lo Stato membro richiedente ha il diritto di ritenere che lo Stato membro consultato sia al corrente dell'operazione e che le condizioni di credito addotte siano considerate acquisite. Esso ha la facoltà di avviare una consultazione secondo la procedura di cui al titolo I, dichiarando esplicitamente che è motivata da una situazione concorrenziale considerata acquisita.
Se una consultazione è già stata avviata da uno Stato membro e se un altro Stato membro, chiamato a fornire il proprio appoggio per la stessa operazione, interpella il primo sulla sua posizione definitiva, la mancanza di risposta, alla scadenza di un termine di cinque giorni lavorativi, autorizza lo Stato membro interpellante a ritenere che lo Stato membro interpellato abbia appoggiato l'operazione alle condizioni segnalate durante la consultazione.
Storico versioni
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