Art. 13
In vigore dal 13 nov 2006
A titolo eccezionale, lo Stato membro consultante ha la facoltà di prendere una decisione immediata sull'operazione prevista ove ritenga che detta decisione non possa più essere procrastinata.
Tuttavia, a meno che si tratti di crediti esclusivamente su fondi pubblici, la disposizione del primo comma non è applicabile:
a)
se la decisione di accordare o garantire il credito è fondata esclusivamente su una concorrenza intracomunitaria. È ammessa tuttavia la possibilità di prendere una decisione immediata in merito ad un'operazione, alle condizioni che un altro Stato membro abbia già deciso di appoggiare;
b)
se una procedura definita a livello internazionale e alla quale aderiscono tutti gli Stati membri, prevede per i partecipanti, in caso di urgenza, soltanto la possibilità di ridurre i termini normali per la risposta.
Storico versioni
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