Art. 15
In vigore dal 13 nov 2006
In tutti i casi la decisione finale presa per ciascuna operazione è portata a conoscenza degli altri Stati membri. La notifica di tale decisione è accompagnata dall'indicazione dei motivi per i quali lo Stato membro consultante non sia stato eventualmente in grado di seguire le osservazioni, le riserve o i pareri sfavorevoli dei membri consultati.
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