Art. 14
In vigore dal 13 nov 2006
Le riunioni di consultazione hanno luogo in occasione delle riunioni del gruppo di coordinamento delle politiche in materia di assicurazione-crediti, garanzie e crediti finanziari istituito con decisione del Consiglio del 27 settembre 1960, o delle riunioni dei suoi sottogruppi. Inoltre, su richiesta di uno degli Stati membri, si procede alla convocazione di riunioni speciali nell'intervallo fra le sessioni del gruppo e dei suoi sottogruppi.
Gli Stati membri e la Commissione comunicano ai destinatari di cui all', se possibile 4 giorni di calendario prima delle riunioni di consultazione, l'elenco dei casi che intendono sottoporre a discussione.
Le riunioni di consultazione sono convocate nella sede del segretariato generale del Consiglio.
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