Art. 18

In vigore dal 13 nov 2006
Qualora uno Stato membro abbia concluso con un paese terzo un accordo in cui si preveda la possibilità di concedere crediti senza fissarne le condizioni precise: a) se si tratta di crediti legati, è tenuto a comunicare senza indugio gli elementi essenziali di tale accordo ai destinatari di cui all'; b) se si tratta di crediti non legati, le notifiche di cui all' dovranno vertere anche su tali crediti.
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