Art. 12

In vigore dal 13 nov 2006
L'assenza di una risposta da parte degli Stati membri consultati e della Commissione entro i termini fissati all' è considerata equivalente all'assenza di osservazioni ai sensi dell', paragrafo 1, lettera a). La riunione di consultazione è d'obbligo e le disposizioni dell', paragrafo 3, sono applicabili non appena uno Stato membro che ha formulato richieste di precisazioni supplementari notifica ai destinatari di cui all' di non aver ricevuto risposta alla scadenza del termine fissato all', secondo comma.
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