Capo VIII
Art. 42
Utilizzo dei conti particolari
In vigore dal 1 gen 2026
1. I conti particolari sono utilizzati per l'imputazione temporanea delle seguenti operazioni di entrata e di uscita:
a) somme versate al Corpo da altre pubbliche amministrazioni, anche estere, da personale del Corpo o da privati, successivamente inviate ad altri organismi o a terzi creditori, preventivamente individuati, salvo che costituiscano proventi ai sensi dell';
b) somme ricevute in prestito, ai sensi dell', comma 6, e pagamenti con le stesse effettuati;
c) somme riscosse mediante il buono di prelevamento in contanti di cui all', comma 2, successivamente utilizzate per il pagamento del creditore;
d) altri eventuali pagamenti e introiti consentiti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
2. I reparti amministrativi, procedono entro 30 giorni alla chiusura a pareggio delle partite iscritte nei conti particolari.
3. I reparti amministrativi inviano al Comando generale:
a) la situazione di tutti i conti, comprensiva delle partite ancora accese alla fine del trimestre, a fondo scorta e ai conti particolari, con l'indicazione dell'ammontare complessivo;
b) un prospetto riassuntivo dei proventi riscossi e versati in tesoreria durante il trimestre, raggruppati secondo la loro specie e oggetto.
4. I documenti di cui al comma 3 sono inviati, a cura del comando Generale, all'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-10-17;188#art-42