Capo X

Art. 46

Gestione degli immobili

In vigore dal 1 gen 2026
1. Ogni immobile destinato a caserma, ufficio, alloggio o ad altri usi inerenti all'attività istituzionale del Corpo è preso in consegna dal titolare del comando a cui l'immobile è stato assegnato o da altro militare designato. 2. In caso di passaggio dell'immobile ad altro reparto, si provvede alla compilazione di appositi verbali firmati dai consegnatari, cedente e subentrante, che riferendosi allo stato descrittivo dell'immobile medesimo, ne indicano il relativo stato di manutenzione.
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