Capo XI
Art. 49
Procedure
In vigore dal 1 gen 2026
1. In caso di mancanze o deterioramenti di materiali e diminuzioni di denaro, chi è tenuto a rispondere compila immediatamente apposito rapporto dettagliato e lo trasmette al comandante del reparto amministrativo competente, il quale in base a tale rapporto o d'iniziativa, quando altrimenti gli consti del danno avvenuto, avvia gli opportuni riscontri per accertare le cause dell'evento e l'eventuale entità del danno da comunicare all'autorità giudiziaria contabile.
2. Ove la presunta entità del danno superi l'importo di euro 50.000, il comandante del reparto amministrativo nomina una commissione d'inchiesta per gli accertamenti di cui al comma 1.
3. Per danni il cui importo si presume non superiore al limite di cui al comma 2, le circostanze connesse alle cause dell'evento e l'entità del danno sono accertate dal comandante stesso o da un ufficiale inquirente da questi designato.
4. L'ufficiale inquirente o la commissione d'inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, provvedono, entro 30 giorni, prorogabili, una sola volta, fino a 60, decorrenti dalla data della nomina o della designazione di cui ai commi 2 e 3, a:
a) ricercare tutti i dettagli relativi alla vicenda rappresentata, in modo da addivenire a una valutazione obiettiva e reale circa la dinamica dei fatti;
b) determinare l'entità dei danni;
c) contestare ai presunti autori le loro responsabilità;
d) acquisire agli atti le controdeduzioni dai medesimi eventualmente rese.
5. Il comandante del reparto amministrativo, quando, sulla base degli elementi di fatto ovvero a conclusione dell'inchiesta di cui ai commi 2, 3 e 4, emerga un danno patrimoniale, inoltra al competente procuratore regionale della Corte dei conti:
a) una denuncia, costituendo in mora i presunti responsabili;
b) una comunicazione, nei soli casi in cui il danno sia già stato integralmente risarcito dal materiale autore della condotta o siano emersi profili di responsabilità per i quali l'autorità giudiziaria penale abbia già esercitato l'azione penale e partecipato alla magistratura contabile l'esistenza di un danno.
6. Nel caso di perdite o avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano anche le disposizioni relative ai singoli servizi per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilità.
Storico versioni
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