Capo IX
Art. 45
Apporti dell'amministrazione
In vigore dal 1 gen 2026
1. Il Corpo provvede:
a) alle spese per l'impianto delle mense e relative cucine;
b) alla dotazione del materiale necessario per il loro funzionamento;
c) alle spese di carattere generale quali acqua, combustibile, energia elettrica, pulizia e altri oneri accessori per la preparazione e la distribuzione dei pasti;
d) all'assegnazione del personale di servizio per le mense gestite direttamente dai reparti del Corpo.
2. Nelle mense affidate a privati, nella forma del catering completo, i locali, le attrezzature e i materiali in dotazione alla mensa sono temporaneamente affidati in gestione alla impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale.
Storico versioni
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