Capo IX

Art. 45

Apporti dell'amministrazione

In vigore dal 1 gen 2026
1. Il Corpo provvede: a) alle spese per l'impianto delle mense e relative cucine; b) alla dotazione del materiale necessario per il loro funzionamento; c) alle spese di carattere generale quali acqua, combustibile, energia elettrica, pulizia e altri oneri accessori per la preparazione e la distribuzione dei pasti; d) all'assegnazione del personale di servizio per le mense gestite direttamente dai reparti del Corpo. 2. Nelle mense affidate a privati, nella forma del catering completo, i locali, le attrezzature e i materiali in dotazione alla mensa sono temporaneamente affidati in gestione alla impresa appaltatrice a mezzo di apposito verbale.
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