Capo VIII
Art. 41
Fondi permanenti
In vigore dal 1 gen 2026
1. Al fine di sopperire alle piccole spese per l'acquisizione di beni, servizi e lavori dei reparti del Corpo, in base alle assegnazioni ricevute dal Comando generale sui vari capitoli di bilancio, il comandante del reparto amministrativo può disporre la concessione di un fondo permanente, tratto dalla dotazione del fondo scorta, a favore di un proprio amministrato.
2. Il comandante del reparto amministrativo provvede, con determina, a fissare le modalità, i limiti di utilizzo e l'importo da corrispondere, prevedendo che il prelevamento o la messa a disposizione delle somme avvenga a quote periodiche, con cadenza non inferiore a 5 giorni, o mediante strumenti di pagamento elettronici.
3. Il funzionario delegato individua, con determina di liquidazione, la documentazione giustificativa da inserire nel fascicolo e, nel contempo, emette un ordinativo secondario di spesa a ripianamento del fondo scorta.
4. Il titolare del fondo permanente è personalmente responsabile della regolarità della documentazione delle spese effettuate. La rendicontazione è fornita dai funzionari delegati con la modalità del consolidamento di tutti i dati relativi alle spese effettuate dai titolari del fondo permanente.
Storico versioni
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