Capo VIII
Art. 38
Utilizzo dei conti correnti
In vigore dal 1 gen 2026
1. I reparti amministrativi del Corpo utilizzano, per la gestione delle operazioni finanziarie connesse all'impiego del fondo scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, il proprio conto corrente all'uopo autorizzato.
2. Il conto corrente di cui al comma 1 è utilizzato anche quando, nel caso di cui all', comma 2, non sia possibile effettuare le ordinarie procedure di pagamento tramite il sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e per le operazioni di riscossione, qualora i versamenti in favore del Corpo non vengano eseguiti direttamente in tesoreria.
3. I reparti titolari dei conti correnti provvedono alla comunicazione del relativo saldo al Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009, nei modi e nei termini ivi previsti.
Storico versioni
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