Capo VII
Art. 35
Competenze delle stazioni appaltanti
In vigore dal 1 gen 2026
1. Ai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, sono attribuite le seguenti competenze, oltre a quella stabilita dall':
a) l'adozione della decisione di contrarre con individuazione della procedura di affidamento e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nomina del responsabile unico del progetto;
b) l'adozione del bando di gara, ove previsto;
c) la nomina delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di collaudo o di verifica di conformità;
d) l'approvazione della proposta di aggiudicazione;
e) la nomina del direttore dell'esecuzione contrattuale e degli eventuali assistenti;
f) l'adozione del decreto di applicazione delle eventuali penali;
g) l'adozione del decreto di recesso o di risoluzione del contratto e l'approvazione delle modifiche contrattuali e l'autorizzazione alla proroga o alla sospensione dei termini contrattuali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-10-17;188#art-35