Capo VII

Art. 35

Competenze delle stazioni appaltanti

In vigore dal 1 gen 2026
1. Ai dirigenti individuati con determinazione del Comandante generale, sono attribuite le seguenti competenze, oltre a quella stabilita dall': a) l'adozione della decisione di contrarre con individuazione della procedura di affidamento e dei criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e nomina del responsabile unico del progetto; b) l'adozione del bando di gara, ove previsto; c) la nomina delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di collaudo o di verifica di conformità; d) l'approvazione della proposta di aggiudicazione; e) la nomina del direttore dell'esecuzione contrattuale e degli eventuali assistenti; f) l'adozione del decreto di applicazione delle eventuali penali; g) l'adozione del decreto di recesso o di risoluzione del contratto e l'approvazione delle modifiche contrattuali e l'autorizzazione alla proroga o alla sospensione dei termini contrattuali.
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