Capo VII

Art. 34

Approvazione

In vigore dal 1 gen 2026
1. I contratti attivi e passivi stipulati dal Corpo sono approvati: a) dal Comandante generale o da ufficiali generali o superiori dallo stesso delegati; b) dal comandante del reparto amministrativo per i contratti stipulati nell'interesse del reparto amministrativo, entro i limiti di valore per gli impegni delle spese e di acquisizione delle entrate ai sensi dell', comma 1, lettera b). 2. Il Comandante generale, al fine di assicurare la continuità dei servizi logistici connessi alle attività operative e addestrative, può delegare al comandante del reparto amministrativo, incaricato dell'acquisizione, l'approvazione dei contratti stipulati nell'interesse proprio e di altri reparti amministrati. 3. I contratti di cui al comma 1, lettera a), sono eseguibili dopo la registrazione del decreto di approvazione e di impegno di spesa da parte dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti. 4. I contratti di cui al comma 1, lettera b), sono eseguibili ad avvenuta approvazione e, nei casi previsti, dopo il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, svolto ai sensi dell' della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 5. Nei casi di urgenza, che non consentono di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalità dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, l'autorità che ha approvato il contratto può, previa adeguata motivazione, autorizzarne l'esecuzione anticipata nei termini previsti dal codice dei contratti pubblici. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle provviste e dei lavori eseguiti, come da disposizioni vigenti. 6. Il contratto attivo è eseguibile ove previsto dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti. Nel caso di materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita devono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il contratto è eseguibile dopo l'approvazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.economia.e.finanze:decreto:2025-10-17;188#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo