Capo II
Art. 3
Comandante generale
In vigore dal 1 gen 2026
1. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui all' del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in particolare:
a) avvalendosi del Comandante in seconda, del Capo di stato maggiore e del Sottocapo di stato maggiore, coordina la pianificazione e la programmazione finanziaria del Corpo;
b) esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, anche di natura patrimoniale, attribuendo ai dirigenti autonomia di spesa, entro il limite delle risorse assegnate e degli impegni assunti, nonché i limiti di valore e per l'acquisizione delle entrate. I citati limiti sono individuati tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo rapportate allo specifico contesto, centrale o periferico;
c) promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e transigere;
d) definisce, con le determinazioni di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, l'organizzazione amministrativa centrale e periferica del Corpo;
e) individua, con proprie determinazioni, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, i principi generali e i criteri cui devono conformarsi le relative gestioni dei fondi e dei valori in relazione alle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo rapportate allo specifico contesto, centrale o periferico;
f) esercita il controllo interno amministrativo-contabile avvalendosi delle competenti articolazioni del Comando generale.
2. Il Comandante generale fornisce il proprio contributo al processo di programmazione e controllo posto in essere dal Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Comandante generale esercita le funzioni di cui al presente regolamento nel quadro delle attribuzioni di cui all', comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34.
Storico versioni
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