Capo II

Art. 4

Comando generale

In vigore dal 1 gen 2026
1. Il Comando generale, sulla base delle determinazioni di cui all', comma 1, lettera d) ed e), sovrintende al funzionamento dei reparti amministrativi di cui all' e provvede a: a) ripartire, in tutto o in parte, tra i reparti amministrativi, ai sensi dell'articolo 34-quater della legge 31 dicembre 2009, n. 196, gli stanziamenti di bilancio per l'esercizio delle funzioni a essi demandate; b) disporre, sulla base degli stanziamenti di bilancio, le aperture di credito da destinare ai funzionari delegati, nei limiti degli impegni di spesa delegata assunti a favore della rete dei funzionari delegati. I citati limiti sono individuati tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo; c) vigilare sul tempestivo invio telematico dei rendiconti amministrativi di contabilità ordinaria ai competenti uffici di controllo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato da parte dei funzionari delegati; d) eseguire, per conto dell'ufficio centrale di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, la revisione della contabilità dei materiali in distribuzione ai reparti del Corpo, e trasmettere al medesimo ufficio centrale di bilancio i relativi dati. 2. Le funzioni di cui al comma 1 sono demandate alle articolazioni tecniche del Comando generale, il cui ordinamento interno, ai sensi dell', quarto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, è stabilito dal Comandante generale. 3. La firma e la conseguente responsabilità degli atti relativi alle attribuzioni di cui al comma 1 spetta al dirigente.
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