Capo III

Art. 7

Programmazione finanziaria

In vigore dal 1 gen 2026
1. Le previsioni di bilancio in termini di competenza e cassa sono formulate dal Comando generale sulla scorta di una programmazione pluriennale aggiornata per l'anno e per il triennio successivo, sulla base delle direttive operative della Ragioneria generale dello Stato e in funzione del piano finanziario dei pagamenti concernenti i fabbisogni finanziari, centralizzati e periferici, per gli esercizi di prevista esigibilità della spesa. 2. Le articolazioni del Comando generale deputate alla gestione delle unità elementari di bilancio programmano le esigenze finanziarie pluriennali e indirizzano l'impiego delle risorse per i processi di spesa: a. centralizzati, mediante coordinamento con le altre articolazioni del Comando generale aventi funzione di stazione appaltante e di esecuzione contrattuale; b. periferici, recependo e razionalizzando le previsioni elaborate dai comandi responsabili della politica d'impiego delle risorse con il supporto dei competenti reparti amministrativi. 3. Il riparto e la finalizzazione delle risorse derivanti dagli stanziamenti di bilancio e da ulteriori fondi trovano rappresentazione in appositi documenti di programmazione finanziaria: a. il D.P.F. approvato dal Comandante generale prevede le manovre volte al soddisfacimento del quadro esigenziale del Corpo, stabilendo anche le dotazioni iniziali destinate ai processi di approvvigionamento e spesa periferici demandati ai reparti amministrativi; b. il D.P.F. del Comando Responsabile della politica d'impiego delle risorse approvato dal dirigente delegato costituisce autorizzazione all'avvio dei processi periferici da parte del reparto amministrativo di riferimento, a valere sulle dotazioni inziali e su quelle suppletive accordate dal Comando generale. 4. L'assunzione e la rimodulazione dei pertinenti impegni di spesa accentrata e delegata avvengono sulla scorta della predisposizione e del costante aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti, a cura del Comando generale, dei Comandi Responsabili della politica d'impiego delle risorse e dei reparti amministrativi in funzione della programmazione della spesa, dell'esecuzione contrattuale, della liquidazione delle fatture e del monitoraggio contabile. 5. La programmazione finanziaria è integrata dal sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo. Il Comando generale e i dirigenti delegati si avvalgono del sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo per la comunicazione delle previsioni e delle risultanze economiche al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
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