Capo IV

Art. 9

Accertamento, riscossione e versamento delle entrate

In vigore dal 1 gen 2026
1. I reparti amministrativi accertano il diritto alla riscossione di somme a qualsiasi titolo dovute e chiedono ai debitori di provvedere ai relativi versamenti presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposita unità elementare di entrata del bilancio dello Stato ovvero sul proprio conto corrente. 2. Le somme che affluiscono sul conto corrente di cui al comma 1 sono integralmente riversate, entro il giorno 10 del mese successivo, presso la tesoreria dello Stato con imputazione ad apposite unità elementari di entrata del bilancio dello Stato. 3. Per la determinazione e la riscossione di somme a garanzia dei diritti connessi all'attività del reparto amministrativo si applicano le disposizioni vigenti in materia.
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