Capo IV

Art. 13

Ordinazione delle spese

In vigore dal 1 gen 2026
1. Il dirigente responsabile o il funzionario delegato emette nei confronti della competente tesoreria, entro i termini previsti dalla normativa vigente, l'ordine di spesa relativo al pagamento delle somme liquidate a favore del creditore. 2. L'ordine di spesa di cui al comma 1 è sottoscritto con firma digitale dal dirigente, ordinatore primario di spesa, o dal funzionario delegato, ordinatore secondario di spesa e destinatario dell'ordine di accreditamento. 3. Ogni ordine di spesa è corredato dei pertinenti documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi acquisiti nonché di ogni altro documento che giustifichi la spesa.
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