Capo V

Art. 18

Gestione patrimoniale

In vigore dal 1 gen 2026
1. I reparti del Corpo preposti alla gestione dei beni mobili assicurano il razionale impiego delle risorse materiali, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. 2. La rilevazione contabile degli atti di gestione, effettuata con immediatezza, avviene attraverso modalità informatiche in conformità alle disposizioni recate dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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Gestione patrimoniale (Art. 18 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo