Capo V

Art. 20

Inventario dei beni mobili

In vigore dal 1 gen 2026
1. I beni mobili dello Stato sono presi in carico dai consegnatari per debito di custodia e dai consegnatari per debito di vigilanza, che provvedono, secondo la rispettiva competenza, alla immediata iscrizione nell'inventario. 2. L'inventario, la cui situazione è costantemente aggiornata allo stato esistente, contiene: a) la denominazione e la descrizione degli stessi, secondo la diversa natura e specie; b) la classificazione, anche mediante il codice previsto dal SEC e l'anno di acquisizione; c) il luogo in cui sono custoditi; d) la qualità o numero degli oggetti secondo le varie specie; e) il valore; f) il codice identificativo del bene. 3. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato. 4. La ricognizione dei beni mobili e l'attualizzazione del loro valore sono effettuati almeno ogni cinque anni. 5. Gli impianti, fissi o amovibili, costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, le lavorazioni effettuate sono iscritte a cura di ciascun consegnatario dell'immobile nel relativo stato descrittivo.
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