Capo V
Art. 20
20 / 54Inventario dei beni mobili
In vigore dal 1 gen 2026
1. I beni mobili dello Stato sono presi in carico dai consegnatari per debito di custodia e dai consegnatari per debito di vigilanza, che provvedono, secondo la rispettiva competenza, alla immediata iscrizione nell'inventario.
2. L'inventario, la cui situazione è costantemente aggiornata allo stato esistente, contiene:
a) la denominazione e la descrizione degli stessi, secondo la diversa natura e specie;
b) la classificazione, anche mediante il codice previsto dal SEC e l'anno di acquisizione;
c) il luogo in cui sono custoditi;
d) la qualità o numero degli oggetti secondo le varie specie;
e) il valore;
f) il codice identificativo del bene.
3. Il valore iniziale dei beni mobili è determinato in base ai costi di acquisizione o ai prezzi correnti di mercato.
4. La ricognizione dei beni mobili e l'attualizzazione del loro valore sono effettuati almeno ogni cinque anni.
5. Gli impianti, fissi o amovibili, costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario.
Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, le lavorazioni effettuate sono iscritte a cura di ciascun consegnatario dell'immobile nel relativo stato descrittivo.
Storico versioni
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