Capo V
Art. 19
Classificazione dei beni mobili
In vigore dal 1 gen 2026
1. I beni mobili dello Stato impiegati nell'espletamento delle attività istituzionali demandate al Corpo sono descritti nell'inventario generale in conformità alle norme contenute nel presente regolamento e sono classificati secondo le modalità stabilite dalle norme di contabilità generale dello Stato.
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