Capo IV

Art. 14

Pagamento delle spese

In vigore dal 1 gen 2026
1. In esecuzione dell'ordine di spesa di cui all', la competente tesoreria provinciale dello Stato procede al pagamento del creditore. 2. Il funzionario delegato, mediante ordinativi secondari di spesa o a valere sulle risorse prelevate mediante il buono di prelevamento in contanti, può procedere al pagamento del creditore direttamente. I pagamenti effettuati sono riportati nei conti particolari di cui all'. 3. I pagamenti sono effettuati nel rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dei termini temporali previsti dalla normativa vigente nonché degli obblighi di controllo nei confronti del creditore ricadenti in capo alle pubbliche amministrazioni.
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