Capo IV

Art. 11

Impegno delle spese

In vigore dal 1 gen 2026
1. L'impegno di spesa per adempiere al pagamento delle somme derivanti dalle obbligazioni giuridicamente perfezionate assunte dal Comando generale in base alla legge, a un contratto o ad altro titolo valido, è assunto nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con vincolo di imputazione agli esercizi in cui le stesse obbligazioni sono esigibili. 2. Per la spesa da demandarsi a funzionari delegati, il Comando generale, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, assume impegni di spesa delegata, ai sensi dell', comma 2-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sulla base del programma di spesa definito da ciascun funzionario delegato a seguito della programmazione finanziaria, predisposta tenendo conto delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo, approvata dal dirigente delegato. 3. I reparti amministrativi assegnatari, ai sensi dell'articolo 34-quater della citata legge n. 196 del 2009, delle risorse di cui all', comma 1, lettera a), provvedono all'assunzione degli impegni di spesa ai sensi dell' della citata legge n. 196 del 2009 e all'ordinazione delle spese. Gli stessi reparti, ove necessario, emettono ordini di accreditamento in favore dei funzionari delegati del Corpo.
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Impegno delle spese (Art. 11 Regolamento di amministrazione del Corpo della Guardia di finanza.) — Testo vigente | Portale Normativo