Capo IV
Art. 10
Spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni o impiegando somme derivanti da interventi finanziati dall'Unione europea
In vigore dal 1 gen 2026
1. Le somme dovute al Corpo per spese sostenute per conto di altre pubbliche amministrazioni, enti o organismi pubblici e privati, sono da questi anticipate o rimborsate tramite versamento presso la tesoreria dello Stato, con imputazione ad apposita unità elementare di entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione a unità elementari dello stato di previsione del Corpo.
2. Oltre alle modalità previste dal comma 1, le somme necessarie all'effettuazione di spese per conto di altre pubbliche amministrazioni possono essere dalle medesime messe direttamente a disposizione del competente funzionario delegato mediante ordine di accreditamento emesso, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Analogamente, in caso di spese effettuate da altre pubbliche amministrazioni per conto del Corpo, l'ordinatore primario di spesa del medesimo Corpo può emettere ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato delle suddette amministrazioni.
3. Al fine di accelerare e semplificare le procedure dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementare alla programmazione dell'Unione europea, il Comando generale può attivare presso la tesoreria statale una contabilità speciale per la gestione delle risorse comunitarie destinate al medesimo Corpo.
Storico versioni
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