Capo IV
Art. 12
Liquidazione delle spese
In vigore dal 1 gen 2026
1. Sulla base dei documenti e dei titoli idonei a comprovare il diritto acquisito dal creditore, è determinata, nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto dal Corpo, la somma dovuta.
2. La liquidazione è disposta a seguito del riscontro sulla regolarità dei lavori, delle forniture e dei servizi nonché sulla rispondenza degli stessi ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
3. Gli atti di liquidazione concernenti l'acquisizione di materiale di facile consumo e beni soggetti ad inventariazione riportano, rispettivamente, gli estremi della registrazione di carico e il buono di carico.
Storico versioni
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