Capo IV
Art. 17
Spese riservate
In vigore dal 1 gen 2026
1. Lo stanziamento di bilancio per le spese riservate per l'attività informativa iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - Guardia di finanza è riscuotibile con quietanza del Comandante generale, che costituisce documentazione del relativo titolo di spesa.
2. Con disposizioni interne, aventi classifica di segretezza, il Comandante generale approva il piano di impiego degli stanziamenti relativi alle spese riservate per l'attività informativa e disciplina le modalità di rendicontazione degli oneri sostenuti, di asseverazione della loro attinenza all'attività informativa del Corpo, nonché quelle di gestione dei fondi.
Storico versioni
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