Capo II

Art. 6

Competenze dei soggetti e delle strutture preposti ai provvedimenti di gestione

In vigore dal 1 gen 2026
1. I soggetti e le strutture preposti alla programmazione finanziaria, all'adozione e all'attuazione dei provvedimenti afferenti alla gestione logistico-amministrativa del Corpo sono: a) il dirigente delegato, con determinazione del Comandante generale, alla programmazione finanziaria, alla gestione delle risorse e all'assegnazione di fondi, mediante ordini di accreditamento, ai funzionari delegati; b) il comandante del reparto amministrativo, per la gestione logistico-amministrativa connessa al funzionamento delle strutture del Corpo della Guardia di finanza di sua competenza; c) il punto ordinante di spesa, per la determinazione delle competenze spettanti al personale del Corpo, da corrispondere mediante il sistema di erogazione unificata; d) l'ordinatore primario di spesa, autorizzato all'assunzione di impegni di spesa a valere sugli stanziamenti di bilancio, nei limiti della quota allo stesso assegnata, nonché all'emissione di ordini di pagare; e) il funzionario delegato, per la programmazione delle spese, l'emissione degli ordinativi secondari di spesa, a valere sugli ordini di accreditamento, ricevuti e la presentazione del rendiconto telematico alle competenti ragionerie territoriali dello Stato; f) il militare addetto al riscontro contabile, per la verifica sul sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo della corretta imputazione contabile dei titoli di spesa; g) il militare quietanzante, per la riscossione dei buoni prelevamento in contanti; h) il funzionario delegato di contabilità speciale, per la gestione delle somme provenienti dall'Unione europea.
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