Capo I

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 1 gen 2026
1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36; b) «ordine di accreditamento»: l'atto esecutivo mediante il quale, presso le tesorerie provinciali dello Stato, vengono messe a disposizione di un funzionario delegato aperture di credito affinché lo stesso provveda alle pertinenti spese; c) «dirigente»: il titolare del centro di responsabilità amministrativa o l'autorità da questi delegata per l'esercizio delle funzioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) «funzionario delegato»: l'ordinatore secondario di spesa che opera nei limiti delle aperture di credito in contabilità ordinaria effettuate a proprio favore dal Comando generale della Guardia di finanza, dai reparti amministrativi del Corpo o da altra amministrazione; e) «funzionario delegato di contabilità speciale»: il titolare della contabilità incaricato di eseguire i pagamenti in favore degli aventi diritto, nei limiti delle risorse a disposizione provenienti dall'Unione europea, attraverso l'emissione di ordinativi di contabilità speciale utilizzando le apposite funzionalità del sistema informativo del dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea; f) «reparto amministrativo»: il reparto del Corpo che ha la gestione dei fondi iscritti in bilancio e dei materiali con resa del conto all'organo al quale è devoluto il controllo amministrativo e contabile; g) «buono prelevamento in contanti»: il titolo emesso dal funzionario delegato per l'accreditamento di somme, da parte della tesoreria, sul conto corrente del reparto amministrativo; h) «rete dei funzionari delegati»: l'insieme dei funzionari delegati abilitati dal Comando generale della Guardia di finanza a ricevere aperture di credito, individuati e nominati sulla base delle esigenze di carattere logistico, amministrativo e operativo del Corpo; i) «sistema informativo per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo»: il sistema della Ragioneria generale dello Stato che integra la contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo; l) «centro di costo»: unità organizzativa deputata alla rilevazione dei risultati economici; m) «ordinativo secondario di spesa»: il titolo emesso dal funzionario delegato per effettuare pagamenti ai propri creditori; n) «legge»: il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; o) «regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»: il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»; p) «sistema informativo delle retribuzioni»: il sistema informativo di erogazione unificata delle retribuzioni dei dipendenti della Pubblica amministrazione, ai sensi dell', comma 402, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; q) «punto ordinante di spesa»: il reparto amministrativo destinatario delle risorse finanziarie individuate dall'amministrazione con il decreto di riparto e assegnate mediante apposite funzionalità dei sistemi informativi per la gestione della contabilità finanziaria, economico-patrimoniale e analitica per centri di costo e delle retribuzioni; r) «responsabile del procedimento dell'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti»: il dirigente delegato del Comando generale, capo dell'articolazione competente ratione materiae, il quale dispone l'invio dei conti giudiziali alla Corte dei conti; s) «responsabile per l'aggiornamento dell'anagrafe degli agenti contabili»: il dirigente delegato del Comando generale, capo dell'articolazione competente ratione materiae, il quale effettua le comunicazioni di variazione dei dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa del conto giudiziale; t) «SEC»: sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea; u) «controllo interno amministrativo-contabile»: l'attività volta a garantire la legittimità contabile e amministrativa, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; v) «Corpo»: il Corpo della Guardia di finanza; z) «Comando generale»: il Comando generale del Corpo della Guardia di finanza; aa) «Comandante generale»: il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza; bb) «comandi responsabili della politica d'impiego delle risorse»: reparti del Corpo con competenza previsionale, programmatoria e di controllo sulla spesa periferica; cc) «Documento di programmazione finanziaria (D.P.F.)»: documento programmatorio e autorizzatorio, redatto all'inizio dell'esercizio finanziario e aggiornato in corso d'anno, per il soddisfacimento delle esigenze di spesa centralizzate e periferiche del Corpo secondo criteri di funzionalità, razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse finaziarie a disposizione, assegnate con legge di bilancio o per effetto di ulteriori manovre finanziarie che modificano gli stanziamenti di bilancio.
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